

Titolo III
Articolo 6 - Organi
- Sono organi della Fondazione: a) L'Organo di Indirizzo; b) Il Consiglio di Amministrazione; c) Il Presidente della Fondazione; d) Il Collegio Sindacale;
Articolo 7 - Onorabilità
- Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché la carica di Segretario Generale: a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile; b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: c1) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per qualunque delitto non colposo diverso da quelli di cui al punto precedente; d) chiunque sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
- I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza o, per quanto attiene al Segretario Generale, del Consiglio di Amministrazione, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione.
Articolo 8 - Incompatibilità e ineleggibilità
- Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione: a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto; b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; c) i dipendenti in servizio della Fondazione, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso; d) coloro che siano membri dei consigli regionali, provinciali, comunali, limitatamente a comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle rispettive giunte, o presiedano queste ultime; e) coloro che ricoprono la carica di amministratore dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione; f) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente ovvero di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente o l'organismo da cui promana la designazione, esclusi gli incarichi professionali; g) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre fondazioni di origine bancaria; h) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; i) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti; j) coloro che sono stati condannati al risarcimento di danni di qualsiasi genere nei confronti della Fondazione con decisione definitiva o abbiano lite vertente con essa; k) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione; l) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente statuto.
- I componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale eccezion fatta per il Presidente della Fondazione che assume la carica sia di Presidente del Consiglio di Amministrazione che di Presidente dell'Organo di Indirizzo. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo e dovrà essere sostituito.
- I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale danno immediata comunicazione della sussistenza delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità come sopra individuate all'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione; detti organi assumono entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione i conseguenti provvedimenti.
Articolo 9 - Conflitto di interessi
- I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Per quanto concerne il Segretario Generale, l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.
- L'organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, ovvero nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.
Articolo 10 - Sospensione dalle cariche
- I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario Generale sono sospesi, obbligatoriamente, dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi: a) condanna con sentenza non definitiva di secondo grado per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c); b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d); c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale (interdittiva o coercitiva) qualora confermata dal giudice del riesame.
- I componenti di organi della Fondazione e il Segretario Generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario Generale, a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. Detti componenti e il Segretario Generale devono altresì portare immediatamente a conoscenza degli stessi organi, per una specifica valutazione della situazione ai fini di una eventuale sospensione dalla carica, l'esistenza di sentenze non definitive di grado inferiore o di informazioni di garanzia ovvero l'assunzione della qualità di imputato secondo quanto previsto dal codice di procedura penale per i reati indicati dal precedente art. 7, specificandone i motivi. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.
Articolo 11 - Decadenza dalle cariche
- Ciascun organo della Fondazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti.
- I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza (e il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione), qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8, (e per quanto concerne il Segretario Generale dall'art. 21) che non siano rimosse entro 30 giorni dal loro verificarsi, ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità o di una delle situazioni che comportano la sospensione, obbligatoria o facoltativa, dalla carica di cui all'art. 10.
- I componenti l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.
Articolo 12 - Indennità e compensi
- Ai componenti l'organo di Indirizzo spetta, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, un'indennità ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura e con le modalità di erogazione determinate dall'Organo di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio Sindacale.
- Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti effettivi il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi di indirizzo e di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di Indirizzo.
- Al fine del calcolo delle medaglie di presenza, più partecipazioni a riunioni, anche di organi diversi, nell'arco della stessa giornata si considerano come una sola partecipazione.