Ai
sensi del Regolamento delle attività istituzionali i soggetti destinatari dei
contributi devono essere organizzati e formalmente costituiti per atto
pubblico, per scrittura autenticata o per scrittura privata registrata e devono
operare nei settori di intervento della Fondazione.
Sotto il profilo soggettivo, possono
proporre iniziative o progetti riconducibili a uno dei settori di intervento
tutti i soggetti organizzati che operano senza fine di lucro nei settori
prescelti fra quelli ammessi a norma di legge, ed in particolare:
a) i soggetti pubblici o privati senza
scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali,
costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 17 maggio 1999,
n. 153;
b) le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni;
c) le imprese sociali di cui al d.lgs.
24 marzo 2006 n.155 e successive modificazioni;
d) le cooperative che operano nel
settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
e) altri soggetti di carattere privato
senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo
sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di
competenza della Fondazione.
Non sono ammesse erogazioni, dirette o indirette, a favore di:
Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dei bandi, eventuali ulteriori requisiti per la presentazione delle richieste al fine di indirizzare e concentrare gli interventi ed accrescerne in tal modo l'efficacia.