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Whistleblowing
(segnalazioni di illeciti)

 

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
Tale normativa si applica agli enti pubblici e ai soggetti privati con oltre 50 dipendenti oppure anche con un numero di addetti inferiore, se è stato adottato il modello organizzativo 231.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha adottato una procedura specifica per il trattamento delle segnalazioni in oggetto, in quanto sussistono le condizioni.
Chi segnala illeciti nell'ambito della società/ente è definito comunemente whistleblower.  Con tale termine si fa riferimento non solo al dipendente o collaboratore di un ente o di una azienda ma anche ad altro soggetto (ad es. dipendente di un fornitore, azionisti, soci, etc.) che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. Peraltro, per chi ha adottato un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 avendo meno di 50 dipendenti, come nel caso della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, le segnalazioni riguardano solo i c.d." reati presupposto" e il modello stesso.

La segnalazione ("whistleblowing"), nelle intenzioni del legislatore, è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organizzazione a cui appartiene. La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

Nell'ambito della procedura predisposta la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha definito
- il "canale" attraverso cui effettuare le segnalazioni (c.d. "canale interno")
- i soggetti abilitati a gestire le segnalazioni e a definire il procedimento
- il procedimento a seguito della segnalazione
- le comunicazioni al segnalante
- le tutele per il segnalante e altri soggetti
- le misure di sicurezza
- le procedure e le informative in materia di privacy  

Di seguito si forniscono alcune indicazioni utili.

Chi può effettuare le segnalazioni di illeciti
I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore della società/ente, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Possono altresì segnalare le persone il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e i candidati in vista di un'assunzione che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale.

Qual è l'oggetto delle segnalazioni
Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ("reati presupposto") e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione.

Che cosa non va segnalato
Le segnalazioni devono riguardare fatti avvenuti nel "contesto lavorativo". Con tale termine si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del d.lgs. 24/2023 [dipendenti, collaboratori, soci, azionisti, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto si è concluso], attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Non sono quindi comprese le segnalazioni che riguardino rapporti personali o familiari oppure altri rapporti che non abbiano attinenza al contesto lavorativo.  

La procedura non si applica, inoltre, alle contestazioni o segnalazioni che riguardano rapporti individuali di lavoro, o che riguardano i rapporti con propri superiori (art. 1 d.lgs. 24/2023). Pertanto a puro titolo esemplificativo non riguarda le questioni concernenti l'operatività dei rapporti lavorativi, ad esempio mancati pagamenti, riconoscimenti di livello, organizzazione aziendale, orario, etc. (potranno invece riguardare comportamenti discriminatori o non rispettosi della parità di genere).

Il contenuto delle segnalazioni
Le segnalazioni devono essere per quanto possibile dettagliate e documentate, per dare modo al soggetto gestore delle stesse di avere le informazioni necessarie a procedere ad eventuali indagini. Per esempio, la descrizione del fatto oggetto di segnalazione deve risultare chiara e completa, deve essere precisato il periodo di riferimento, deve essere identificabile l'autore/i dei fatti, devono essere allegati ove possibile eventuali documenti a supporto di quanto illustrato.  
Per fornire uno aiuto è stato predisposto uno schema che può costituire una traccia per effettuare la segnalazione.


Le segnalazioni anonime
Le segnalazioni anonime verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti dalla presente procedura, per quanto applicabile, ma le segnalazioni devono risultare circostanziate e documentate.

Il canale "interno" per le segnalazioni
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha definito la/le seguente/i modalità di segnalazione interna, con attivazione del relativo canale:  
- tramite raccomandata al gestore (OdV) con le seguenti modalità invio di busta all'attenzione del gestore della procedura (OdV) presso il recapito dell'OdV non presso la Fondazione. Per ragioni di sicurezza e riservatezza è necessario che la busta riporti espressamente la dicitura "whistleblowing" oppure d.lgs 24/2023 oppure segnalazione di illeciti e non riporti il nominativo del mittente. È opportuno inoltre che la busta contenga una ulteriore busta con la segnalazione dell'illecito secondo le modalità indicate nelle procedura.
Attualmente i dati di contatto sono i seguenti: OdV, Rodolfo Rosso, Via Colombo 4, 13900 Biella - tel. 015 355391.

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori modalità:  
- comunicazione orale mediante contatto diretto al gestore previo appuntamento diretto via email all'indirizzo dello stesso odv@fondazionecrbiella: senza indicare l'oggetto del colloquio su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con la persona autorizzata alla gestione delle segnalazioni, fissato entro un termine ragionevole;
- (in caso di segnalazione riguardante il gestore) la comunicazione diretta o scritta al Segretario Generale, con le stesse modalità sopra indicate.

In particolare in caso di segnalazione cartacea o in caso di richiesta di colloquio orale la comunicazione andrà effettuata in busta (anonima) chiusa con indicazione sulla busta stessa della seguente dizione: "segnalazione illeciti" oppure "whistleblowing". La comunicazione potrà venire inviata per posta oppure inserita nella apposita cassetta predisposta.

Soggetto gestore
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha incaricato l'OdV, espressamente autorizzato in quanto soggetto con esperienza e quindi a conoscenza della materia e tenuto alla riservatezza, per la gestione delle segnalazioni, i cui dati di contatto sono sopra riportati.
A fronte della segnalazione verrà comunicata entro 7 giorni al segnalante (all'indirizzo indicato) la ricevuta ed entro tre mesi verrà fornito riscontro sulla stessa. Verrà inoltre comunicato l'esito finale dell'indagine, qualora successivo.    
Qualora le segnalazioni riguardino i gestori la segnalazione andrà indirizzata al Segretario Generale con le medesime modalità di cui sopra, al seguente recapito: Via Garibaldi 17, 13900 Biella.

Tutele per il segnalante
L'identità del whisteblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, a eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.). 

Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso verrà richiesto e acquisito il necessario consenso.
L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Per il principio di minimizzazione i dati di persone non inerenti alla segnalazione verranno cancellati.


Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione (ma anche di altri soggetti) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.  
Le misure di protezione consistono nel
- divieto di atti ritorsivi, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte "punitive", come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici,
- divieto di azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari, anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.  

Le misure di protezione non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata anche una sanzione disciplinare.

La segnalazione esterna e la divulgazione pubblica
Non sono previsti altri canali di segnalazione, oltre a quello interno.

Ulteriori informazioni
Maggiori dettagli o informazioni sulla procedura e sulle segnalazioni in oggetto possono essere richieste all'OdV agli indirizzi sopra indicati.