Foto della facciata esterna della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
LA FONDAZIONE PER IL BIELLESE
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Titolo II

Articolo 4 - Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni della Cassa di Risparmio di Biella non oggetto del conferimento di cui al secondo comma dell'art. 1.
  2. Il patrimonio si incrementa per effetto di: a) accantonamenti alla riserva obbligatoria; b) riserve e accantonamenti facoltativi per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza; c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante.
  3. Il patrimonio può essere altresì incrementato dalle plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dalla legge.
  4. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività. 
  5. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione amministrativa e contabile dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo le linee generali definite dall'Organo di Indirizzo.
  6. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione di scopi statutari. In ogni caso, tali investimenti non possono superare la quota del 10% del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato; tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.
 

Articolo 5 - Destinazione del reddito

  1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine: a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta; b) oneri fiscali; c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lettera e) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 ai settori di intervento previsti dall'art. 2, primo comma del presente statuto; e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dall'Organo di Indirizzo per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio e di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto, ovvero altri accantonamenti, non aventi natura patrimoniale, per la miglior realizzazione dei fini istituzionali; f) erogazioni previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo art. 12 corrisposti ai componenti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo.
 
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