Foto della facciata esterna della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
LA FONDAZIONE PER IL BIELLESE
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Titolo IV

Articolo 13 - Organo di Indirizzo

  1. L'Organo di Indirizzo è composto di n. 15 componenti.
  2. I consiglieri sono designati e nominati come segue: a) due dal Vescovo di Biella o superiore ecclesiastico, b) due dal Comune di Biella, c) due dall'Amministrazione della Provincia di Biella, d) due dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella, e) uno alternativamente dai Rettori dell'Università e del Politecnico di Torino, scelto tra i professori titolari di insegnamenti attivati presso la stessa Città degli Studi di Biella, f) sei dallo stesso Organo di Indirizzo.
  3. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento indicati all'art. 2 o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
  4. La nomina non comporta rappresentanza, nè vincoli di mandato, nell'Organo di Indirizzo, degli enti dai quali proviene la designazione stessa. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca. 
  5. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. 
  6. Se nel corso del mandato vengono a mancare per morte, dimissioni, decadenza automatica a seguito di nomina in altro organo o altre cause uno o più componenti l'Organo di Indirizzo il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. I componenti nominati in sostituzione restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.
  7. Alla scadenza del mandato i componenti l'Organo di Indirizzo potranno rimanere in carica nel loro ufficio per un periodo massimo di 60 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso. 
  8. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dei singoli consiglieri ovvero tempestivamente nei casi diversi da quelli di scadenza naturale, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere ai soggetti cui compete la designazione l'indicazione dei nominativi di spettanza, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto. 
  9. Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere; alla Fondazione deve altresì essere trasmessa la documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
  10. L'Organo di Indirizzo provvede, tempestivamente e in piena autonomia, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alla relativa nomina.
  11. Entro il termine massimo di proroga dei rispettivi mandati previsto dal precedente comma 7, l'Organo di Indirizzo provvede inoltre alle cooptazioni ad esso spettanti.
  12. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro il termine loro assegnato, il potere di nomina è esercitato, direttamente ed in piena autonomia, entro i successivi trenta giorni, dall'Organo di Indirizzo, secondo l'ordine del precedente comma 2, fino a che il numero complessivo delle designazioni di sua competenza non superi la metà del totale dei componenti l'Organo di Indirizzo. Oltre tale soglia il potere di designazione per il completamento dell'organo sarà esercitato dal Presidente della Regione Piemonte entro il termine di tre mesi.
 

Articolo 14 - Competenze dell'Organo di Indirizzo

  1. 1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre ad altre competenze e funzioni altrove riconosciutegli da norme di legge e dal presente statuto, le decisioni riguardanti: a) la modificazione dello statuto; b) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni; c) la nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo designati dagli Enti ed Autorità esterni nonchè dei componenti di propria competenza ai sensi dell'art. 13; d) la nomina e la revoca del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo, da scegliersi fra i propri componenti; e) la nomina del Presidente della Fondazione e, sentite le proposte di quest'ultimo, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo, previa determinazione del numero relativo; f) la revoca del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri componenti il Consiglio medesimo; g) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due membri effettivi e di due supplenti; h) la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio Sindacale; i) la determinazione dei compensi, indennità e rimborsi spese agli organi della Fondazione, nonchè le relative modalità di erogazione; j) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; k) la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, sentito il Collegio Sindacale sull'eventuale nomina in tali commissioni di componenti di organi della Fondazione e sugli eventuali relativi compensi; l) la verifica per i componenti l'Organo di Indirizzo della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza; m) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione; n) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi; o) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo; p) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; q) l'istituzione di imprese strumentali; r) l'approvazione delle operazioni di trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione; s) l'accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione e, sentito il Collegio Sindacale, per l'Organo di Indirizzo; t) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura delle responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione, comprese le sanzioni amministrative tributarie di cui alla precedente lettera s).
 

Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Indirizzo

  1. L'Organo di Indirizzo è convocato presso la sede della Fondazione o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente l'Organo di Indirizzo più anziano. Si intende componente l'Organo di Indirizzo più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente dell'Organo di Indirizzo; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età. Esso si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio Sindacale.
  2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo di raccomandata o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o con altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
  3. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono anche partecipare in via permanente, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente; alle sedute partecipa inoltre il Segretario Generale, o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
  4. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art. 10.
  5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello statuto, alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e all'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli stessi, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. Il Presidente non ha diritto di voto.
  6. Per le deliberazioni riguardanti la cooptazione dei componenti l'Organo di Indirizzo, compresa la nomina del suo Vice Presidente, nonchè la nomina del Presidente della Fondazione, del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale è necessario il voto favorevole della maggioranza, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto. 
  7. In caso di parità la proposta si intende non approvata.
  8. Le votazioni riguardanti persone (a richiesta anche di un solo Consigliere) sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
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