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Titolo V
Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 3 a 5 membri nominati dall'Organo di Indirizzo tra le persone aventi i requisiti previsti dal presente statuto.
- Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.
- Gli amministratori, escluso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
- Il Presidente della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione sino a che rimane in carica come Presidente. Alla scadenza del mandato gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
- Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
- Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
- In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: a) la gestione operativa dell'attività istituzionale della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo; b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione; c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale; d) l'assunzione del personale dipendente; e) la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale della Fondazione; f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Segretario (e Vice Segretario) Generale, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e l'adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza; g) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili; h) la cessione delle azioni della società conferitaria, sentito l'Organo di Indirizzo; i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie e le deliberazioni concernenti i patti e gli accordi in genere relativi alle società medesime; j) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; k) l'accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico del Segretario Generale e dei dipendenti; l) la stipula delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità del Segretario Generale e dei dipendenti, comprese le sanzioni amministrative tributarie di cui alla precedente lettera k); m) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
- Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a: a) modifiche statutarie; b) approvazione e modifica dei regolamenti interni; c) linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; d) istituzione di imprese strumentali; e) programmi di intervento della Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.
Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o altrove dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 19 comma 6.
- Esso si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
- Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo raccomandata o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o con altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della riunione.
- Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art.10.
- Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 19 comma 6.
- Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
- Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo amministratore, sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
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