Foto della facciata esterna della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
LA FONDAZIONE PER IL BIELLESE
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Titolo V

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e da 3 a 5 membri nominati dall'Organo di Indirizzo tra le persone aventi i requisiti previsti dal presente statuto.
  2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari. 
  3. Gli amministratori, escluso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
  4. Il Presidente della Fondazione fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione sino a che rimane in carica come Presidente. Alla scadenza del mandato gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
  5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
  6. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 

Articolo 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
  2. In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: a) la gestione operativa dell'attività istituzionale della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall'Organo di Indirizzo; b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione; c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale; d) l'assunzione del personale dipendente; e) la nomina e la revoca del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale della Fondazione; f) la verifica, per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Segretario (e Vice Segretario) Generale, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e l'adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza; g) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili; h) la cessione delle azioni della società conferitaria, sentito l'Organo di Indirizzo; i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni societarie e le deliberazioni concernenti i patti e gli accordi in genere relativi alle società medesime; j) la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse; k) l'accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico del Segretario Generale e dei dipendenti; l) la stipula delle polizze assicurative a copertura delle responsabilità del Segretario Generale e dei dipendenti, comprese le sanzioni amministrative tributarie di cui alla precedente lettera k); m) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione.
  3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a: a) modifiche statutarie; b) approvazione e modifica dei regolamenti interni; c) linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; d) istituzione di imprese strumentali; e) programmi di intervento della Fondazione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
  5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.
 

Articolo 18 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o altrove dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 19 comma 6.
  2. Esso si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
  3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a mezzo raccomandata o con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica, telefax o con altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della riunione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, non computandosi a tal fine i componenti sospesi ai sensi dell'art.10.
  5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica e di età indicato all'art. 19 comma 6. 
  6. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
  7. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo amministratore, sono fatte a scrutinio segreto, salvo che avvengano per unanime acclamazione. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
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