Foto della facciata esterna della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
LA FONDAZIONE PER IL BIELLESE
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Titolo VI

Articolo 19 - Presidente della Fondazione

  1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Organo di Indirizzo tra i suoi componenti.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
  3. Il Presidente dura in carica 5 anni dalla nomina e, comunque, fino all'entrata in carica del successore. Entro il termine di scadenza del mandato, l'Organo di Indirizzo provvede al rinnovo della carica del Presidente che può essere confermato consecutivamente per una sola volta.
  4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Presidente cessi dalla propria carica prima della scadenza del mandato, si deve provvedere alla nomina di un nuovo Presidente che rimarrà in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore.
  5. Il Presidente: a) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione; b) assume, in caso di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione; c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
  6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, ad eccezione di quelle ad esso spettanti nell'ambito dell'Organo di Indirizzo che sono svolte da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 15 comma 1, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età. 
  7. Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario (o Vice Segretario) Generale, a dipendenti o a terzi.
  8. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Segretario (o Vice Segretario) Generale o a dipendenti.
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