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Titolo VII
Articolo 20 - Collegio Sindacale
- Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo. I componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- I componenti il Collegio Sindacale restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
- Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
- Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, dal componente il Collegio Sindacale più anziano di età.
- Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
- Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- Il Collegio Sindacale compie la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e adotta i provvedimenti di sospensione e di decadenza.
- I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e se ne provvederà la sostituzione da parte dell'organo che lo ha nominato, su iniziativa del Presidente della Fondazione. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.
- Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
- Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso nella sede della Fondazione.
- Il Collegio Sindacale potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ed operare anche separatamente l'uno dall'altro.
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