Foto della facciata esterna della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
LA FONDAZIONE PER IL BIELLESE
Sei in: Home  >  Chi siamo  >  Statuto  >  Titolo VII
Contenuto della pagina.

Titolo VII

Articolo 20 - Collegio Sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo. I componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
  2. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
  3. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.
  4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica sino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione dell'Organo di Indirizzo, dal componente il Collegio Sindacale più anziano di età.
  5. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
  6. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
  7. Il Collegio Sindacale compie la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e delle situazioni di incompatibilità e adotta i provvedimenti di sospensione e di decadenza.
  8. I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio e se ne provvederà la sostituzione da parte dell'organo che lo ha nominato, su iniziativa del Presidente della Fondazione. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.
  9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
  10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio stesso nella sede della Fondazione.
  11. Il Collegio Sindacale potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ed operare anche separatamente l'uno dall'altro.
Torna ad inizio pagina