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Titolo IX
Articolo 22 - Libri e scritture contabili
- La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
- Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
Articolo 23 - Bilancio e documento programmatico previsionale
- L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, che viene trasmesso entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.
- Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio e la relazione di gestione.
- L'Organo di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno e, nei 15 giorni successivi alla delibera, lo trasmette all'Autorità di Vigilanza.
- Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
- Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
- A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza.
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