Foto della facciata esterna della sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
LA FONDAZIONE PER IL BIELLESE
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Titolo X

Articolo 24 - Trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. La Fondazione, con deliberazione dell'Organo di Indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
  2. Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dall'Organo di Indirizzo, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
  3. In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dall'Organo di Indirizzo ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.
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