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Titolo X
Articolo 24 - Trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio
- La Fondazione, con deliberazione dell'Organo di Indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono gli stessi fini per conseguire scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
- Essa, oltre che nei casi previsti dalla legge, si può sciogliere su proposta di scioglimento deliberata dall'Organo di Indirizzo, applicandosi al riguardo l'art. 11 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
- In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dall'Organo di Indirizzo ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.
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