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Titolo XI
Articolo 25 - Norme Transitorie
- Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica si intendono decaduti dalla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza e restano nel loro ufficio, rispettivamente, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza e alla gestione ordinaria. Ai suddetti organi continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalle precedenti disposizioni statutarie.
- L'attuale Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione dell'Organo di Indirizzo; a tal fine il Presidente provvede ad interessare i soggetti cui compete la designazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, richiedendo ai medesimi l'indicazione dei nominativi di spettanza. Il Presidente può altresì richiedere le designazioni con riferimento a professionalità nell'ambito di specifici settori.
- Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
- Completate le designazioni a cura degli enti e/o autorità competenti e, comunque, trascorso il termine assegnato agli stessi per la designazione, il Consiglio provvede, in piena autonomia, entro 30 giorni alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati e alla relativa nomina. Contemporaneamente il Consiglio coopta i consiglieri di propria spettanza ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.
- Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro il termine loro assegnato il potere di nomina è esercitato, direttamente e in piena autonomia, entro i successivi trenta giorni, dall'attuale Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine dell'art. 13 comma 2 fino a che il numero complessivo delle designazioni di sua competenza non superi la metà del totale dei componenti l'Organo di Indirizzo. Oltre tale soglia il potere di designazione per il completamento dell'organo sarà esercitato dal Presidente della Regione Piemonte entro il termine di tre mesi.
- In sede di applicazione della presente norma transitoria il primo mandato dei componenti l'Organo di Indirizzo ha la seguente durata: - 5 anni il mandato dei componenti designati dalla Provincia di Biella, dal Comune di Biella e dei primi tre componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione; - 4 anni il mandato dei componenti designati dal Vescovo di Biella, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e dei restanti tre componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione; - 3 anni il mandato del componente nominato dalla Città degli Studi di Biella.
- Completato il procedimento di nomina dell'Organo di Indirizzo, l'attuale Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione del nuovo organo.
- Il presente statuto, modificato ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. La procedura di adozione del nuovo statuto è definitivamente attuata con l'insediamento dei nuovi organi conseguente all'approvazione dello statuto stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza.
- Le incompatibilità previste dal presente Statuto diverranno operanti nei confronti dei componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori allorquando detti Organi saranno insediati. La incompatibilità prevista dall'art. 28, comma 4, D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153 diverrà operativa non oltre la data di adozione del nuovo Statuto.
- Le disposizioni sul bilancio di cui all'art. 23 sono immediatamente applicabili dal momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, mentre quelle relative al documento programmatico previsionale decorrono dall'anno 2000, a valere per l'esercizio 2001. I criteri di redazione del bilancio annuale, compresi quelli di valutazione, nonché le forme di pubblicità dei bilanci stessi e della relativa relazione, verranno applicati tenendo conto delle modalità previste dal regolamento che sarà emanato dall'Autorità di vigilanza in conformità all'art. 10, comma 3, lett. g), D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e secondo le disposizioni transitorie previste dall'art. 28, comma 5, del richiamato decreto.
- L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza è prorogato al 31 dicembre 2000.
- Il primo mandato del Presidente della Fondazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004; il primo mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2003 ed il primo mandato dei componenti il Collegio Sindacale scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2002.
- Lo statuto approvato sarà reso pubblico nelle forme ritenute idonee dalla Fondazione.
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