

Titolo I
Articolo 1 - Denominazione, natura e sede
- La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, di seguito denominata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E' regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto.
- Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Biella, fondata da Mons. Giovanni Losana - Vescovo di Biella e istituita con R.D. 24 agosto 1856, la quale - con decreto del Presidente della Repubblica dal 27 settembre 1984 - ha incorporato il Monte di Credito su Pegno di Biella e dalla quale, in esecuzione del Decreto del Ministro del Tesoro n. 435925 dell'8 luglio 1992, è stata scorporata l'attività creditizia con conferimento alla società bancaria Cassa di Risparmio di Biella Spa.
- La Fondazione ha sede in Biella, Via Garibaldi 17.
- Essa ha durata illimitata.
Articolo 2 - Scopi
- La Fondazione persegue esclusivamente scopi di interesse pubblico, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività preminentemente nei settori - di seguito complessivamente denominati "settori rilevanti" - dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, dell'istruzione, compresa la formazione professionale, della ricerca scientifica, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.
- La Fondazione interviene altresì, con iniziative ritenute opportune, negli ulteriori settori dello sport, turismo e tempo libero.
- La Fondazione inoltre, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, intraprendere o partecipare ad altre iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico del territorio in cui opera.
- La Fondazione svolge la propria attività di cui ai precedenti commi nell'intero ambito nazionale, con prevalenza nel territorio di tradizionale operatività della Cassa di Risparmio di Biella.
- Nell'ambito dei settori individuati dallo statuto la Fondazione può sostenere iniziative in favore di comunità italiane all'estero nonché interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.
- La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in uno o più settori previsti dal presente statuto, purchè fra questi sia compreso almeno un settore rilevante.
Articolo 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari
- La Fondazione ispira la propria azione a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di progetti annuali e pluriennali ed indicando i settori specifici cui destinare le risorse prevedibilmente disponibili.
- La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
- L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
- La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
- La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui sopra nei limiti di legge e di statuto.
- La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini istituzionali; nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione essa può contrarre debiti o ricevere garanzie per un importo complessivo non superiore al 20% del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.